CARTELLE ESATTORIALI FASULLE NOTIFICATE DAI FALSI DIRIGENTI USURPATORI DI PUBBLICI POTERI IN SERVIZIO NELLE AGENZIE FISCALI DELLA SARDEGNA ….. NON PRODUCONO NESSUN EFFETTO IMPOSITIVO NEI CONFRONTI DEL POPOLO SARDO CHE , PER NOSTRA FORTUNA , È TUTELATO DAI TRATTATI E DAI CODICI DOGANALI COMUNITARI EMANATI CON I REGOLAMENTI COMUNITARI 2913/1992 e 2454/1993 APPOSITAMENTE RICHIAMATI NEL DLGS 75/1998 CON IL QUALE TUTTO IL TERRITORIO DELL’ISOLA È STATO ISTITUITO COME ZONA FRANCA EXTRADOGANALE , CHE SIGNIFICA TERRITORIO COLLOCATO ALL’ESTERO OSSIA AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA. Pertanto se il territorio dell’isola è collocato all’estero appare evidente che anche i residenti in Sardegna siano considerati residenti all’estero e come tali pertanto , sono esonerati dal pagamento dell’IVA e di ogni altro tipo di tributo nonché esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi all’Italia . La esistenza dei suddetti ESONERI previsti dalle Direttive comunitarie 77/388/CEE ( articolo 16) e 69/75/CEE (confluite entrambe nel Regolamento 2504/1988 ) sono stati recepiti dall’Italia in numerose leggi alcune delle quali qui di seguito richiamate , dove si prevede che le Agenzie fiscali Italiane NON POSSONO FARE ACCERTAMENTI FISCALI BASATI SU PARAMETRI, STUDI DI SETTORE O INDICI SINTETICI , NEI CONFRONTI DI COLORO CHE RISIEDONO ALL’ESTERO : legge 549/1995 articolo 3 comma 183 , Dlgs 239/1996 articolo 6, legge 662/1996 articolo 3 comma 160 , DPCM 29.1.1996 pubblicato nel S.O. n. 15 alla gazzetta ufficiale n. 25 del 31.1.1996, dlgs 461/1997 articolo 5 comma 5 , dpr 195/1999 articolo 4 , legge 388/2000 articolo 3 ,…. Legge 212/2000 articolo 12 comma 7, dlgs 128/2015 articolo 1 commi 4 e 3 dove si prevede rispettivamente che LE CONTROVERSIE DOGANALI CHE RIGUARDANO LE ZONE FRANCHE INDIVIDUATE ALL’ARTICOLO 2 e 251 del dpr 43/1973 SI RISOLVONO IN VIA AMMINISTRATIVA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 65 e 66 del codice doganale italiano emanato con DPR 43/1973, e che agli accertamenti fiscali e le verifiche AVENTI AD OGGETTO DIRITTI DOGANALI DI CUI ALL’ARTICOLO 34 DEL TESTO UNICO DOGANALE ITALIANO EMANATO CON DPR 43/1973 (ossia i diritti di confine come i DAZI DOGANALI DI IMPORTAZONE O ESPORTAZIONE) , si applicano le disposizioni del dlgs 374/1990 articolo 8 e articolo 11 nonché LA NORMATIVA COMUNITARIA SULLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI . Infatti l’articolo 11 del dlgs 374/1990 prevede che L’UFFICIO DOGANALE PUÒ PROCEDERE ALL’ACCERTAMENTO CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 56 del dpr 43/73 , articolo 56 dove si prevede che ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in Dogana da rendersi ai sensi dell’articolo 64 del Regolamento 2913/1992, Regolamento appositamente richiamato nel dlgs 75/1998 che ha istituito la zona franca extradoganale su tutto il territorio dell’isola , decreto dove si prevede che la zona franca della Sardegna debba essere amministrata dalla normativa fiscale doganale europea di cui ai Regolamenti 2913/1992 e 2454/1993 confluiti entrambi nel nuovo codice doganale comunitario emanato con regolamento 952/2013 dove all’articolo 1 si prevede che continua ad applicarsi la Direttiva 2006/112/CE OSSIA LA DIRETTIVA DI RIFUSIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 77/388/CEE DOVE ALL’ARTICOLO 16 si prevede (come detto ) l’esonero dall’obbligo di pagare l’IVA e ogni tipo di tributo italiano. Normativa fiscale europea e italiana dove si prevede che tutti i redditi di fonte ESTERA compresi quelli da pensione non sono tassabili in Italia ! SVEGLIA RAGAZZI SVEGLIA LA SARDEGNA È L’UNICA E CERA ZONA FRANCA EXTRADOGANALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , REPUBBLICA SUBENTRATA CON UN REFERENDUM TRUFFA AL REGNO SARDO PIEMONTESE , così come ci spiega l’Esimio Docente Universitario Prof. Francesco Cesare Casula nel suo importantissimo libro di Storia della Sardegna .